Art. 5.

      1. All'articolo 4 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Qualora le aziende consorziate di cui al primo comma interessino il territorio di più regioni tra loro confinanti, le regioni medesime possono stabilire d'intesa tra loro, per quanto di rispettiva competenza, apposite norme per garantire l'uniformità giuridica e regolamentare dell'attività del consorzio».